con detrazione 50% (supponiamo che l'intervento sia eseguito su un edificio residenziale e detraibile come prima casa) restano a carico 8'000 € se la stima del risparmio annuo è inferiore a 800 €/anno posso dichiarare che l'intervento non è conveniente quindi? dovresti come dice NNN preparare un foglietto excel per fare la valutazione del VAN, mettendoci i costi di manutenzione annui e il tasso di inflazione come attualizzazione "base" (se lo chiedi a claude, lo fa in 30 sec). il ragionamento di base secondo me comunque è corretto, al di là del fatto che l'impianto da 5 kW con un pun a 200 €/MWh e oltre, in un anno anche solo col RID ti porta a casa 5*1.200*0,2=1.200 € e quindi l'intervento viene conveniente praticamente sempre (se ci metti un ragionevole 30% di autoconsumo arrivi sui 1500, il doppio della soglia). per quanto riguarda il committente se può detrarre o no direi che dovrebbe dichiararlo lui; soluzione alternativa, a proprio rischio e deontologia: si disapplica la norma, e si fa il calcolo con PBT a 6 anni senza incentivi, facendo riferimento al DM 28/10/25 (anche se quelle indicazioni valgono solo per il BACS negli impianti non residenziali >290 kW). così non conviene niente e il cliente è contento Direi proprio il contrario dici a me o a lui? a lui - Concordo con te sul fatto che quasi sempre la caldare esistente può scaldare anche qualcosa di nuovo. Statistiche: Inviato da girondone — gio ott 01, 2026 18:59
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no la rete idranti a secco è solo del tipo 2) da te citato. il compressore non esiste come componente di impianto. la norma TS dice che si può mantenere la rete in leggera sovrapressione con aria o azoto solo per verificare nel tempo integrità e tenuta. a mio avviso, senza dilungarmi, con aria fai peggio che a tenerla a secco. Statistiche: Inviato da stfire — gio ott 01, 2026 18:08
Buongiorno nel caso io abbia sia un aumento di volume riscaldato maggiore del 15% sia una ristrutturazione importante di primo livello, il dgr 729 del 25-05-2026 (Emilia Romagna) all'art.1 dell'allegato 2 specifica: "Qualora contestualmente all’ampliamento sia effettuata anche una ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica dell’edificio esistente, sono rispettati i requisiti previsti sia per la parte ampliata, sia per quella esistente e ristrutturata o riqualificata, mantenendo distinte le verifiche e le relazioni di cui all’art. 8 comma 2 ." Mi chiedo operativamente come fare, perchè fare due legge10 tenendo distinte le due cose non è sempre possibile (le disposizione interne variano, gli impianti sono unici, i software non sono pensati per tale aspetto...), voi operativamente come vi comportante in tali casi? Grazie Statistiche: Inviato da NicGia85 — gio ott 01, 2026 17:48
Sto cercando di approfondire la questione; da quello che ho capito esistono 2 tipi di impianto idranti a secco 1) Impianto con compressore che tiene le tubazioni a secco: apro la manichetta, scarica l'aria e arriva l'acqua 2) Impianto con valvola a diluvio: la rilevazione incendi da il consenso e fa entrare l'acqua nelle tubazioni La UNI TS 11559 prevede dei comandi elettrici vicino ad ogni idrante che attivino la valvola a diluvio e dei barilotti per lo sfiato dell'aria; se ho però un compressore cosa devo installare come componenti accessori? Statistiche: Inviato da christian619 — gio ott 01, 2026 17:15
con detrazione 50% (supponiamo che l'intervento sia eseguito su un edificio residenziale e detraibile come prima casa) restano a carico 8'000 € se la stima del risparmio annuo è inferiore a 800 €/anno posso dichiarare che l'intervento non è conveniente quindi? dovresti come dice NNN preparare un foglietto excel per fare la valutazione del VAN, mettendoci i costi di manutenzione annui e il tasso di inflazione come attualizzazione "base" (se lo chiedi a claude, lo fa in 30 sec). il ragionamento di base secondo me comunque è corretto, al di là del fatto che l'impianto da 5 kW con un pun a 200 €/MWh e oltre, in un anno anche solo col RID ti porta a casa 5*1.200*0,2=1.200 € e quindi l'intervento viene conveniente praticamente sempre (se ci metti un ragionevole 30% di autoconsumo arrivi sui 1500, il doppio della soglia). per quanto riguarda il committente se può detrarre o no direi che dovrebbe dichiararlo lui; soluzione alternativa, a proprio rischio e deontologia: si disapplica la norma, e si fa il calcolo con PBT a 6 anni senza incentivi, facendo riferimento al DM 28/10/25 (anche se quelle indicazioni valgono solo per il BACS negli impianti non residenziali >290 kW). così non conviene niente e il cliente è contento Direi proprio il contrario dici a me o a lui? Statistiche: Inviato da Ronin — gio ott 01, 2026 16:55
Per esempio, negli add on manca la possibilità di inserire la bassa temperatura, ma nel portale non è la temperatura che inserisci che va a modificare il calcolo, ma è il tipo di scambio che devi inserire nella tendina. Cioè aria, acqua e c'è aria, acqua, bassa temperatura, che è proprio quello che manca negli add-one. Risolto, era esattamente questo il problema. Non dovevo inserire aria/acqua ma aria/acqua a bassa temperatura, che era più in basso (non l'avevo visto!). Grazie Statistiche: Inviato da Lorenzo. — gio ott 01, 2026 15:46
Non serve nessuna lettera, nessuna circolare, perché sono dieci anni che il GS fa fare, ha spiegato come si fanno queste cose. Quindi cambiare uno split e poi una caldaia sono due sostituzioni parziali perchè sono due generatori diversi dello stesso impianto termico? E' questo il modus operandi? Statistiche: Inviato da NoNickName — gio ott 01, 2026 14:26
Scusate ma avete considerato la doppia conformità disgiunta, che permette di sanare parziali difformità e variazioni minori senza dover rispettare la rigida doppia conformità classica. • Disciplina urbanistica: solo quella vigente al momento della presentazione della domanda. • Disciplina edilizia: solo quella vigente all'epoca della realizzazione dell'intervento non so, alla prossima sanatoria proverò a chiedere grazie del suggerimento Statistiche: Inviato da ponca — gio ott 01, 2026 12:44
... ... Grazie per le risposte. In effetti tra deposito e zona vendita ci sono passaggi a piano terra tramite filtri con doppia porta EI. Non capisco però come dovrei fare a "dichiarare" il deposito separato, la realtà è che è a servizio dell'area vendita e quindi rientra nella declaratoria della 69 (e quindi nel computo della superficie e nell'applicazione della norma scelta). Anche se chiudessimo i filtri lasciando la sola parete tagliafuoco cieca, questo non muterebbe la destinazione d'uso del deposito. Per quanto riguarda la tab. V.8-9, in effetti si dice che se l'attività ha carico d'incendio <600 MJ/mq (cosa che nel mio caso potrei rispettare sia per la zona vendita sia per la zona uffici sia per la zona deposito) è sufficiente LPII (basterebbero cioè solamente pulsanti e pannelli ottico-acustici). Sicuramente sarebbe un bel risparmio sui rivelatori automatici (il vero problema qua è che sono strapieno di controsoffitti complessi che richiedono una protezione negli spazi nascosti abnorme, una difficoltà di esecuzione non trascurabile ed un impatto estetico legato alle tante botole importante) necessitando tuttavia di centrale, cavi, pulsanti e pannelli di segnalazione. Purtroppo però il COPI mi andrebbe a penalizzare fortemente su S1 (non esiste documentazione per reazione al fuoco di tutti i rivestimenti ed inoltre gli impianti, originali, non sarebbero più regolari) e probabilmente anche su altre cose qua e la. Da cui parlavo di DM 10/03/1998 che sappiamo essere abrog
In merito al fatto che si è aggiunta l'attività 70 alla 69, a volte sono i VVF che lo richiedono, anche se poi il magazzino va trattato come deposito annesso all'attività di vendita (quindi di fatto la differenza è solo un importo di bollettino pià alto). Riguardo alle soluzioni, Concordo con ing.caruso, in effetti sarebbe comodo separare il deposito dall'attività di vendita... Tuttavia, volendo applicare il codice e rimanendo nell'ambito della V8, se il carico di incendio è <600 la tabella V.8-9 (se sei in AA e HA) da la possibilità di avere un LP2 per la rivelazione e allarme: ora siccome la rivelazione e allarme si applica agli "ambiti", quindi ad esempio ai comparti, io potrei avere LP3 nella zona vendita e LP2 nel magazzino, se questo ha un carico di incendio <600, o forse interpreto male? In tal caso potresti eliminare il sistema IRAI almeno dal magazzino... PS: secondo me il 10/3/98 non si può usare. PPS: se non hai i pareri precedenti secondo me conviene fare un accesso agli atti, magari il sistema IRAI era stato richiesto dai VVF... Statistiche: Inviato da boba74 — gio ott 01, 2026 12:12
Azzardo Marco. Nuovo progetto. Io sarei per scorporare completamente l'attività di vendita (con uffici annessi) rispetto al deposito e trattare solo il deposito con una sua Attività 70.1.B (o superiore se è molto grande) e il resto degli uffici e area vendita con la sua 69. Non so la fattibilità. Per la separazione totale dove hai tracciato col viola non dovrà più esserci passaggio fra uffici/area vendita e deposito (nemmeno con porte tagliafuoco). A meno che non realizzino dei filtri con doppia porta. E ovviamente una bella parete di separazione EI60/120. Capisco la necessità logistica di un rapido passaggio agevole retrobanco per prendere i prodotti dal magazzino e mostrarli alla clientela. Ma la vedo come la migliore idea per risparmiare gli enormi costi che mi pare tu abbia nel computo dei lavori. Al massimo faranno il giro largo dall'esterno. Vedendo lo schema a disegno, magari uscendo su piazzale comune, se c'è, ( lato terreno o quello verso dove hai scritto sezione). Se si ricava un varco zona uffici o zona vendita laterale si potrebbe risolvere. Un capannone 70.1.B se non ha elevati impilaggi o materie particolarmente pericolose non dovrebbe avere costi esorbitanti, anche a livello impiantistico (caso appunto di materiale metalico, edile et similari). Se sotto i 1000 mq, magari una 44 o 34 a seconda se superi i 5.000 kg per la plastica o la carta/cartone di imballaggio Statistiche: Inviato da ing.caruso — gio ott 01, 2026 11:55
Ho un capannone industriale già esistente costituito da una zona anteriore (compartimento 1) con pt (zona vendita con accesso pubblico) e p1 (zona uffici pertinenti alla vendita per contabilità senza accesso pubblico) e una zona posteriore a tutta altezza (compartimento 2) con deposito ed assemblaggio dei materiali in vendita, allego sotto immagine. I materiali in vendita ed in deposito sono praticamente metallici (al netto ovviamente di imballaggi quali cartone, ecc.), tuttavia l'intero edificio ha IRAI a tappeto. L'attività è dotata di CPI in regime di DM 10/03/1998 (primo progetto del 2004) e ci sono la 69.3.C e la 70.1.B. Pertanto l'IRAI, a meno che non ci siano state prescrizioni dai VV.F. in fase di parere (che non ho), è stato una decisione del progettista in quanto l'obbligo esplicito per la 70 non c'era (attività non normata), per la 69 neanche (in quanto antecedente al DM 27/07/2010) ed il DM 10/03/1998 rimandava a valutazione del rischio/compensazioni con concetti solo qualitativi. Attualmente l'IRAI, per vari motivi, è da rifare completamente e la spesa è importante, inoltre sappiamo che la manutenzione adesso è diventata importante (UNI 11224). Si vuole quindi indagare la possibilità di, eventualmente, eliminare l'IRAI. Per fare questo ovviamente servirebbe una nuova valutazione progetto. Vi chiedo un confronto: 1. hanno inserito anche la 70 per il deposito retrostante ma la 69 già include i depositi nella declaratoria. Io sarei per eliminare la 70 nel nuovo prog
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