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Mike ha scritto: terra86_se ha scritto: - Il titolo di per. ind. lo possono utilizzare tutti i diplomati anche se non iscritti all'albo. Statistiche: Inviato da Ospite — 06/06/2026, 13:04
Mike ha scritto: terra86_se ha scritto: - Il titolo di per. ind. lo possono utilizzare tutti i diplomati anche se non iscritti all'albo. Statistiche: Inviato da Ospite — 06/06/2026, 12:58
Impianti e normativa Statistiche: Totale argomenti: 69 — Totale messaggi: 261
Capisco la scelta della carta per affidabilità e controllo, soprattutto sul campo. Tuttavia, per pianificazione e report condivisi, alcune app moderne riducono errori e tempi, anche offline. Forse un approccio ibrido potrebbe essere il compromesso migliore: carta in intervento, digitale per archiviazione e analisi. Statistiche: Inviato da sidop64 — 07/01/2026, 14:58
Dopo aver provato un poco di tutto, sono definitivamente tornato a moduli cartacei prestampati ed al limite quando ho voglia li trascrivo in bella su un foglio di calcolo formattato, quando macchina o impianto mi interessano per storicizzazione. almeno ho veramente sotto controllo tutto cosa mi interessa ed i moduli cartacei hanno sempre le batteri cariche, il touchscreen non fa mai dispetti, ecc, ecc. Ovviamente ho dovuto lavorare un poco con delle macro basic per automatizzare, altrimenti c'era da ammattirsi, ma ora con le AI dicono sia più semplice, (ma non è vero). Statistiche: Inviato da maurobottizzo — 10/11/2025, 7:45
RinBell ha scritto: Nessuno metterebbe mai per iscritto che un perito industriale spec. fisica industriale non abbia competenze in materia termotecnica, ma anche elettrica. Lo può dire solo la legge, ma quella vigente non lo dice, anzi afferma tutt'altro nel campo delle affinità (art. 16 RDL 275/29). Il resto è solo chiacchiere inutili e dannose. Punto. lo hanno messo per iscritto eccome, invece. Statistiche: Inviato da lake — 08/10/2025, 14:33
Nessuno metterebbe mai per iscritto che un perito industriale spec. fisica industriale non abbia competenze in materia termotecnica, ma anche elettrica. Lo può dire solo la legge, ma quella vigente non lo dice, anzi afferma tutt'altro nel campo delle affinità (art. 16 RDL 275/29). Il resto è solo chiacchiere inutili e dannose. Punto. Statistiche: Inviato da RinBell — 29/09/2025, 21:23
grazie per la risposta. torniamo sempre al solito punto: l'allegato B del decreto 445 definisce le materie di cui all'esame di abilitazione che sono a dir poco lontane dal quello che ha studiato il fisico industriale. laddove la cassazione dice che è dall'esame di stato che si deve individuare il perimetro delle competenze, mi domando come possa un fisico industriale aver superato la sessione con un problema di termotecnica (sessione 2018) con esito positivo senza averla studiata. Mi domano che cosa ci azzecca un problema di termotecnica all'esame di un fisico e mi domando allora sto povero fisico industriale cosa possa andare a fare nella sua umile vita professionale, oltre che il dirigente strumentista. E' curioso: studi la termotecnica, superi un esame di stato con un problema di termotecnica ma ti ritrovi a non avere le competenze per operare in ambito termotecnico. Qualcuno mi sa dare indicazioni più precise per favore? grazie per l'aiuto Statistiche: Inviato da lake — 16/09/2025, 18:00
Leggi tutto quanto riportato alla pagina https://www.periti-industriali.com/inde ... Rgt8nDOS2A compreso il link: https://cnpi.eu/competenze/ Statistiche: Inviato da RinBell — 05/09/2025, 20:33
Buongiorno Colleghi. scrivo per chiedere pareri e/o rimandi a Leggi e giurisprudenza in merito alle competenze di un perito fisico industriale diplomatosi nel 1993 che ha sostenuto l'esame di Stato nella sessione del 2018. Il perito in questioni sono io: per quanto riguarda le competenze mi sono sempre rifatto al famoso regio decreto ed alla sorpassata tariffa professionale di riferimento, oltre che alla ancora vigente circolare ANCC ed al dm 37/08 per i quali mi sono sempre ritenuto abilitato alla progettazione anche di centrali termiche, unità di trattamento aria, sistemi di climatizzazione in pompa di calore, impianti per il trasporto di gas (quasi esclusivamente metano), canne fumarie. Discutendo con un collega ho raccolto qualche dubbio sulla effettiva possibilità di essere abilitato all'esercizio della professione per determinati impianti sicchè ho interpellato il mio Ordine (MIlano) il quale ha ribaltato la domanda a Roma e la risposta è stata a dir poco inquietante! secondo la nota emessa dal cnpi il perito per la fisica industriale non può esercitare nessuna competenza che si sovrapponga a quella del termotecnico ma a lui sono riservate solo quelle in materia di radiologia, radarlogia ed impiego in laboratori di ricerca e misura. la loro premessa è che, giustamente, le competenze devono essere quelle identificate dagli argomenti dell'esame di stato....ed il dpr 445 (credo sia il 445) riporta infatti argomenti d'esame nell'ambito della radiologia e radarlogia, me negl
Buongiorno Colleghi. scrivo per chiedere pareri e/o rimandi a Leggi e giurisprudenza in merito alle competenze di un perito fisico industriale diplomatosi nel 1993 che ha sostenuto l'esame di Stato nella sessione del 2018. Il perito in questioni sono io: per quanto riguarda le competenze mi sono sempre rifatto al famoso regio decreto ed alla sorpassata tariffa professionale di riferimento, oltre che alla ancora vigente circolare ANCC ed al dm 37/08 per i quali mi sono sempre ritenuto abilitato alla progettazione anche di centrali termiche, unità di trattamento aria, sistemi di climatizzazione in pompa di calore, impianti per il trasporto di gas (quasi esclusivamente metano), canne fumarie. Discutendo con un collega ho raccolto qualche dubbio sulla effettiva possibilità di essere abilitato all'esercizio della professione per determinati impianti sicchè ho interpellato il mio Ordine (MIlano) il quale ha ribaltato la domanda a Roma e la risposta è stata a dir poco inquietante! secondo la nota emessa dal cnpi il perito per la fisica industriale non può esercitare nessuna competenza che si sovrapponga a quella del termotecnico ma a lui sono riservate solo quelle in materia di radiologia, radarlogia ed impiego in laboratori di ricerca e misura. la loro premessa è che, giustamente, le competenze devono essere quelle identificate dagli argomenti dell'esame di stato....ed il dpr 445 (credo sia il 445) riporta infatti argomenti d'esame nell'ambito della radiologia e radarlogia, me negl
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