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Circolare AGEA su Quadro Temporaneo aiuti imprese agricole colpite da crisi fertilizzanti

L’Unione europea mette a disposizione degli Stati membri 540 milioni di Euro (Italia: 45.559.200€) per la concessione di un sostegno finanziario straordinario per le aziende di tutti i settori agricoli (Reg.to1308/2013, articolo 1, par. 2) volto a compensare gli effetti della crisi in Medio Oriente sui costi delle aziende agricole connessi ai prezzi dei concimi, ai prezzi dell’energia o ad entrambi. In data odierna, l’AGEA – Area Coordinamento – ha diramato la nota Prot. 79215 con la quale vengono previste le modalità operative per l’erogazione di tali aiuti. L’Italia ha cofinanziato la misura con ulteriori 91.198.000 di Euro per un totale di 139.797.600. Sulla base delle informazioni disponibili, la superficie ammissibile complessivamente calcolata raggiunge i 4.225.636,16 ettari. L’applicazione degli importi unitari massimi, previsti dall’art. 3 del DM, determinerebbe, quindi, un fabbisogno finanziario pari a euro 156.063.494,70, superando la dotazione finanziaria pari a euro 136.797.600,00. Di conseguenza, si è reso necessario il ricalcolo proporzionaledegli importi unitari. Nella nota AGEA in parola è riportata una tabella con gli importi ricalcolati sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e nel limite degli importi massimi erogabili per ciascuna tipologia di coltura. L'articolo Circolare AGEA su Quadro Temporaneo aiuti imprese agricole colpite da crisi fertilizzanti proviene da Uniceb .

Congelamento carni

Il Comitato Veterinario Permanente di Bruxelles ha approvato all’unanimità la proposta di modifica del Regolamento 853/2004 per il congelamento delle carni nella riunione di ieri pomeriggio 28 settembre. Come anticipato la nuova formulazione dell’Allegato III, Sezione I, Capitolo VII, punto 4 del Reg.to853/2004 sarà la seguente: L’allegato III è modificato come segue: (1) nella sezione I, al capitolo VII, al punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Carni destinate alla congelazione: (a) devono essere congelate entro 6 giorni dalla macellazione, qualora siano conservate e trasportate auna temperatura massima di 7 °C immediatamente dopo la macellazione, oppure; (b) devono essere congelate entro 14 giorni dalla macellazione qualora siano state conservate etrasportate a una temperatura massima di 3 °C immediatamente dopo la macellazione, oppure; (c) possono essere congelate dopo la conservazione e il trasporto in altre condizioni di tempo/temperatura se l’operatore del settore alimentare fornisce, in modo soddisfacente per le autorità competenti, risultati che dimostrino, sulla base di un’adeguata valutazione scientifica, la sicurezza delle condizioni applicate. Le prove scientifiche devono includere la valutazione della presenza e della proliferazione di agenti patogeni e batteri di deterioramento prima delcongelamento e dopo lo scongelamento; (2) nella sezione III, al punto 1, è aggiunta la seguente seconda frase: «Tuttavia, le carni di mammiferi da caccia d’allevame

Consiglio UE adotta Regolamento su misure commerciali temporanee in favore dell’Armenia

Si informano le Aziende associate che lo scorso 24 settembre il Consiglio UE ha approvato unRegolamento che prevede misure temporanee di liberalizzazione degli scambi per i prodotti armeni al fine di sostenere l’economia di tale Paese a seguito delle restrizioni commerciali recentemente imposte dalla Russia. Tali misure liberalizzeranno circa l’80% delle esportazioni armene verso l’UE, con la sospensione dei dazi ad valorem all’importazione su un’ampia gamma di prodotti, inclusi alcuni prodotti agricoli. Tale regime preferenziale temporaneo si applicherà per un periodo di due anni. Fra i prodotti del comparto zootecnico figurano i seguenti: Cavalli vivi Asini vivi Muli e bardotti Ripdoruttori ovini Conigli vivi Piccioni vivi Carni di cavallo fresca/congelata Frattaglie di animali della specie equina Fegati di tacchini congelati Carni di cavallo salate, in salamoia o secche Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate In ogni caso, si segnala che non esistono stabilimenti dell’Armenia autorizzati ad esportare qualsivoglia tipologia di carni verso la UE. Il regolamento, la cui bozza è riportata in allegato alla presente Circolare, sarà ora firmato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applicherà per due anni a decorrere dall’entrata in vigore. L'articolo Consiglio UE adotta Regolamento su misure commerciali temporanee in favore dell’Armenia proviene da Uniceb .

Ministro Lollobrigida annuncia concessione aiuti europei per danni indiretti a seguito misure sanitarie per PSA e influenza aviaria

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha annunciato l’approvazione da parte della Commissione europea di aiuti in favore dell’Italia per le perdite subite dai produttori colpiti dalle misure di restrizione sanitarie per la Peste Suina Africana e per l’Influenza Aviaria. Il via libera di Bruxelles è stato confermato dal Commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, a margine del suo incontro con il Ministro dell’Agricoltura. L’intervento europeo riconosce le perdite indirette subite dalle aziende situate nelle zone soggette a restrizione sanitaria ed è suddiviso nei seguenti comparti: Peste Suina Africana (PSA) , 12,56 milioni di euro di fondi UE – che salgono a 25,12 milioni con ilcofinanziamento nazionale – destinati al settore suinicolo per le conseguenze dei focolai notificati tra il 1° novembre 2024 e il 30 aprile 2025 . Le risorse andranno a compensare le perdite indirettedovute ai ritardi nella macellazione, al blocco della produzione e al prolungamento forzato dei cicli di allevamento. Influenza Aviaria (HPAI) , 60,69 milioni di euro di fondi UE – che salgono a 121,38 milioni con ilcofinanziamento nazionale – destinati al comparto avicolo italiano, a ristoro dei danni indiretti subiti in relazione ai focolai registrati tra il 2022 e il 2025 . Il contributo copre il prolungamento deivuoti sanitari, il blocco o prolungamento dei cicli di allevamento, la macellazione anticipata dei riproduttori e il declassamento o la distruzione di uova e prodot

Piano Nazionale Residui 2025 del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha predisposto la relazione relativa al Piano nazionale per la ricerca dei residui, un programma di controllo sulla presenza di residui di sostanze chimiche negli alimenti di origine animale, per l’anno 2025. Dal 1° gennaio 2023, con l’abrogazione in toto delle norme base del PNR (direttiva 96/23/CE e decisioni correlate 98/179/CE e 97/747/CE) e con l’emanazione dei nuovi regolamenti (UE) 2022/1644 e 2022/1646, il Piano Nazionale Residui ha modificato la sua ormai consolidata connotazione per indirizzare l’attenzione esclusivamente sulle sostanze farmacologicamente attive vietate, non autorizzate o autorizzate nei medicinali veterinari. Dal 2023 il PNR si declina attraverso l’attuazione delle seguenti attività: Piano mirato: piano nazionale di controllo della produzione, basato sul rischio, per la verifica dellaconformità degli animali e degli alimenti di origine animale prodotti negli Stati membri: alla legislazione dell’Unione, che disciplina l’uso di sostanze farmacologicamente attiveautorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate; ai limiti massimi di residui e ai livelli massimi applicabili negli alimenti. Piano di sorveglianza: piano nazionale di sorveglianza della produzione UE randomizzato,attraverso un monitoraggio casuale per la ricerca di un’ampia gamma di sostanze; Piano Paesi Terzi: piano nazionale di controllo degli animali e dei prodotti di origine ani

Approvata modifica disciplinare DOP “Crudo di Cuneo”

Sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 222 è stato pubblicato il Decreto 16/09/2026 mediante il quale il il Ministero dell’Agricoltura ha approvato la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta “Crudo di Cuneo”. L'articolo Approvata modifica disciplinare DOP “Crudo di Cuneo” proviene da Uniceb .

Codice consumo – Avviso su etichetta durabilità armonizzata –PPWR, Greenwashing – Sito MIMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ( MIMIT )ha predisposto sul proprio sito una sezione dedicata alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825, relativa allaresponsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (Greenwashing) mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. Oltre a questa sezione rimangono comunque valide le FAQ della Direttiva Direttiva (UE) 2024/825, pubblicate lo scorso 21 settembre e che si riportano in allegato alla presente(disponibili al momento solo in lingua inglese). Sezione MIMIT – Avviso armonizzato ed etichetta di durabilità armonizzata Il Decreto, che si applica a decorrere dal 27 settembre 2026, modifica il Codice delconsumo e introduce nuove disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali,asserzioni ambientali ( green claims), marchi di sostenibilità e informazioni sulladurabilità, riparabilità e garanzia dei beni. Il MIMIT ha inoltre pubblicato, il 27 agosto2026, una specifica circolare applicativa. Tra le disposizioni di maggiore interesse rientrano quelle relative alle asserzioniambientali generiche, quali “verde”, “ecologico”, “ sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente”o espressioni analoghe, nonché alle dichiarazioni relative a future prestazioniambientali e ai marchi di sostenibilità. Tali indicazioni devono rispettare le condizionipreviste dal Codice del consumo e, nei casi previsti, essere adeguatamente specificate

Denominazione di vendita delle carni – Azione a livello UE per estendere la tutela a prodotti come “salsiccia” o “hamburger”

Come noto con il Regolamento n. 2026/1739 è stata introdotta una definizione di carne quale ‘parte commestibile di animali’ ed è stato stabilito un elenco di denominazioni di vendita (nell’allegato VII) riservate esclusivamente ai prodotti contenenti carne, che non potranno quindi essere utilizzate per prodotti privi di carne. Inoltre, è stato deciso di estendere il divieto alla carne coltivata. Il provvedimento comunitario, tuttavia, non tutela alcuni termini comuni come “hamburger”, “salsiccia”, “nuggets”, “prosciutto” che, quindi, potranno continuare ad essere utilizzati per prodotti che non contengono carni. Pertanto, la nostra Organizzazione europea UECBV, congiuntamente al Copa-Cogeca (Organizzaione europea della produzione primaria), hanno inviato una nota alla Commissione europea per estendere la tutela delle denominazioni di vendita anche alla carne trasformata e quindi a prodotti come “salsicce” o “hamburger” che, fra le molte altre, sono ampiamente riconosciute dai consumatori come riferite a prodotti a base di carne. Infatti, il loro utilizzo per prodotti con una composizione differente può generare confusione circa la natura e le caratteristiche del prodotto in questione. Un simile approccio garantirebbe una maggiore chiarezza per i consumatori, assicurerebbe una concorrenza leale tra i prodotti e rafforzerebbe la tutela della terminologia tradizionale della carne, preservando al contempo l’integrità delle denominazioni consolidate della carne. L'articolo Denomin

EUDR – Pubblicata la nuova guida operativa della Commissione europea

Si fa seguito alle precedenti Circolari relative al Regolamento n. 2023/1115 sulla deforestazione (EDUR) per rendere noto che la Commissione europea ha recentemente pubblicato una nuova “User Guide” per il sistema informativo EUDR (EU Deforestation Regulation)”, che fornisce indicazioni pratiche per l’utilizzo della piattaforma e per la gestione degli adempimenti previsti dal Regolamento. La guida (allegata, attualmente disponibile solo in lingua inglese ma che a breve dovrebbe essere disponibile anche nelle altre lingue della UE), illustra passo dopo passo le principali funzionalità del sistema, tra cui: la creazione dell’account EU Login e la registrazione dell’operatore; la predisposizione e l’invio delle Dichiarazioni di Dovuta Diligenza (DDS) e, nei casi previsti, delle dichiarazioni semplificate; l’inserimento dei prodotti, dei codici HS, delle quantità e dei luoghi di produzione; le modalità di inserimento dei dati di geolocalizzazione, anche attraverso GeoEditor o file GeoJSON; la gestione e la verifica delle dichiarazioni, compreso il loro raggruppamento e il controllo delle dichiarazioni a monte della filiera. Cogliamo l’occasione per ricordare che, secondo il calendario attualmente previsto, il Regolamento EUDR si applicherà dal 30 dicembre 2026 alle imprese medio-grandi, mentre per la maggior parte delle micro e piccole imprese l’applicazione è prevista dal 30 giugno 2027. Per queste date bisognerà essere in grado di interagire con il sistema informativo EUDR (a c

Censimento attività produttive regionali 2025 per predisposizione Piano Nazionale Residui 2027

Il Ministero della Salute ha diramato la nota Prot. DGISAN/42680 (allegata alla presente) con la quale viene richiesto alle Regioni il censimento delle attività produttive dell’anno 2025 al fine di predisporre il Piano Nazionale Residui dell’anno 2027. Per quanto riguarda il settore zootecnico, i dati da raccogliere da parte delle Regioni riguarda il settore ovi-caprino. L'articolo Censimento attività produttive regionali 2025 per predisposizione Piano Nazionale Residui 2027 proviene da Uniceb .

Export prodotti suini di origine spagnola verso USA e Canada – Modello armonizzato pre-export

Il Ministero della Salute ha diramato la nota Prot. DGISAN/42521 mediante la quale è stato ufficializzato il modello armonizzato di attestazione sanitaria pre-export per l’esportazione di prodotti di origine spagnola destinati agli USA ed al Canada. Tale modello deve essere utilizzato dai Servizi veterinari ufficiali spagnoli competenti per attestare la conformità della materia prima e/o dei prodotti suini di origine spagnola alle pertinenti condizioni sanitarie richieste per la successiva esportazione dall’Italia verso USA e Canada per quanto riguarda la Peste Suina Africana. Le attestazioni rilasciate secondo il modello allegato dovranno accompagnare le partite di materia prima e/o di prodotti di origine spagnola introdotte in Italia e destinate alla successiva lavorazione e/o esportazione verso i suddetti Paesi terzi, al fine di consentire la verifica del rispetto delle specifiche condizioni sanitarie previste dai relativi certificati sanitari concordati. L'articolo Export prodotti suini di origine spagnola verso USA e Canada – Modello armonizzato pre-export proviene da Uniceb .

Accordo Stato-Regioni del 10 settembre 2026

È stato sancito l’Accordo dalla Conferenza Stato- Regioni il 10 settembre 2026 (Rep. Atti n. 134/CSR), recante le “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”. Nel quadro del Regolamento (UE) 2017/625 e del D.Lgs. 27/2021, il documento si propone di dare continuità e ulterioreimpulso al sistema dei controlli ufficiali attraverso un rafforzamento del coordinamento, della programmazione e dellavalutazione delle attività delle Autorità competenti. Gli elementi di continuità Per la filiera zootecnica assumono particolare rilievo la conferma: dell’articolazione delle Autorità competenti nei diversi livelli Stato–Regioni–ASL; della programmazione dei controlli secondo un approccio basato sul rischio; del ruolo degli audit e della qualificazione del personale; dei sistemi di monitoraggio, rendicontazione e miglioramento continuo; del coordinamento istituzionale e della catena di responsabilità nell’ organizzazione dei controlli. In tale quadro viene ulteriormente valorizzata la responsabilità del Veterinario Ufficiale e della relativa struttura di comandonell’ambito delle ASL, insieme alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo attribuite al Ministero della Salute. Gli elementi di novità L’Accordo pone maggiore attenzione non soltanto alla corretta applicazione delle procedure, ma anche alla qualità e alla performance compless

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